Una sentenza destinata a fare giurisprudenza nel delicato tema dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Con un provvedimento ricco di importanti principi, il Tribunale di Bologna ha accolto parzialmente il ricorso di una famiglia per garantire al proprio figlio, un bambino autistico, il pieno diritto allo studio.
I genitori avevano impugnato il comportamento delle istituzioni scolastiche e degli enti locali, che non avevano assegnato al minore personale docente ed educativo specificamente formato con la metodologia ABA (Applied Behavior Analysis), uno degli approcci riconosciuti come più efficaci per l’autismo e che il piccolo aveva potuto seguire senza intoppi, e anzi con ottimi risultati, per tutta la scuola materna. Alla primaria le cose sono cambiate: la scuola ha rifiutato di adottare questo approccio, di consentire l’ingresso degli specialisti privati che seguivano il bambino – e che avrebbero fatto tutto gratuitamente – e di trasmettere video e report quotidiani sulle attività svolte.
L’ABA,(Applied Behavior Analysis) per l’autismo
Si tratta di un approccio utilizzato per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico. Si basa sui principi dell’analisi comportamentale applicata e mira a promuovere l’apprendimento di nuove abilità e a ridurre i comportamenti problematici attraverso tecniche specifiche. Numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia dell’ABA nel migliorare le abilità cognitive, linguistiche, sociali e adattive dei bambini con autismo. È un approccio altamente strutturato e personalizzato sulle specifiche esigenze di ogni bambino. Per questo motivo, è fondamentale che gli operatori scolastici siano adeguatamente formati sull’ABA per garantire un’inclusione efficace degli studenti autistici. Il metodo ABA in Italia rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), come sancito giusto l’anno scorso da una sentenza del Consiglio di Stato, a norma dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti linee di indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità.
La decisione del Tribunale
Secondo il Tribunale, le amministrazioni non avevano adottato tutti gli “accomodamenti ragionevoli” previsti dalla normativa nazionale e internazionale a tutela dei disabili, come l‘art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata in Italia con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009) che al comma 2, dispone che, nell’attuazione del diritto all’istruzione delle persone con disabilità, “venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno”, “le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione” e “siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena integrazione.”. E come sottolineato da una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU, 10 settembre 2020 – Ricorso n. 59751/15 – Causa G.L. contro l’Italia), secondo la quale gli «accomodamenti ragionevoli» che le persone affette da handicap hanno il diritto di attendersi sono «le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo» adottati «ove ve ne sia necessità in casi particolari» per garantire a tali persone «il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali»; la Corte ha altresì chiarito che la discriminazione fondata sull’handicap «comprende tutte le forme di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole». Da qui l’ordine al Comune di assegnare educatori formati con il metodo ABA e l’obbligo per la scuola di condividere con la famiglia i resoconti delle attività del bambino, anche tramite brevi video giornalieri, oltre a consentire l’accesso periodico dei terapisti privati.
“Ritengo che questa ordinanza cautelare rivesta un’importanza fondamentale perché crea un precedente in una materia di inclusione scolastica, materia in cui purtroppo non vi è una normazione specifica per l’autismo – afferma Giorgia Rulli, avvocata esperta esperta in tutela delle persone con disabilità, legale della famiglia del bambino che ha vinto il ricorso –
Paradossalmente, mentre per i D.S.A., ossia i disturbi specifici dell’apprendimento (che non costituiscono una disabilità) vi è una legge ad hoc, la 170/2010, che prevede espressamente tutti gli strumenti necessari per l’alunno che abbia questi disturbi, non esiste nulla di simile in materia di autismo, né tantomeno in materia di ABA.
L’analisi del comportamento, nonostante sia stata inserita nei LEA in base alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e di molti T.A.R., non è riconosciuta a livello scolastico.
Ad oggi, il personale docente di sostegno non ha alcuna formazione specifica in autismo, né tantomeno in ABA e ciò crea notevoli problemi agli alunni autistici che non sono adeguatamente supportati a livello scolastico, con grave compromissione del loro diritto allo studio.
Io ritengo che il legislatore debba intervenire in questa materia creando di docenti formati in A.B.A. e prevedendo un obbligo di formazione per gli insegnanti di sostegno.
Fino a quando ciò non avverrà i genitori saranno costretti, per tutelare i loro figli, a rivolgersi ai Giudici, auspicando che anche questo sia preparato in materia scolastica e di discriminazione”.
Un precedente che potrà avere molti seguiti
Una sentenza innovativa, che ribadisce con forza alcune fondamentali garanzie per gli studenti con disabilità, a partire dal dovere di assegnare personale specializzato in grado di adottare gli specifici strumenti educativi previsti dai piani terapeutici individualizzati. Un diritto che non può essere disatteso dalle istituzioni per mere ragioni burocratiche o organizzative.
Viene riconosciuto il necessario coinvolgimento attivo della famiglia e degli specialisti privati nel percorso scolastico del minore, attraverso un costante flusso di informazioni e una reale compartecipazione. Solo un’effettiva sinergia tra scuola, famiglia ed équipe medica può garantire un’inclusione piena e lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno con disabilità.
Una pronuncia storica, che segna un passo avanti fondamentale nella tutela del diritto all’istruzione dei disabili, rimarcando l’obbligo per le istituzioni di adottare tutti i mezzi necessari per un’inclusione scolastica reale e non meramente formale. Un monito per tutte quelle realtà ancora troppo legate a logiche burocratiche e resistenti al cambiamento culturale necessario per abbattere ogni barriera per le persone con disabilità.
Di tutto questo parleremo nella prossima live prevista il 2 aprile 2024, in occasione della Giornata Mondiale sulla Consapevolezza sull’autismo. Qui IL link per iscriversi:

Immagine realizzata con il supporto dell’Intelligenza Artificiale (DALL-E).
